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D.P.R. 24/05/1988 n. 2364. Fermo restando quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 3-7-1982, n. 515, qualora per l'approvvigionamento di acqua potabile si debba fare uso di acque superficiali che non raggiungono le concentrazioni imposte per le acque della categoria A3 dall'allegato al Decreto del Presidente della Repubblica 3-7-1982, n.515, può essere autorizzata, per un periodo di tempo limitato, la deroga alle concentrazioni massime Art. 18 Esercizio della deroga 1. Le deroghe sono disposte dall'autorità Regionale per un limitato periodo di tempo, anche su segnalazione dei comuni interessati. 2. L'esercizio dei poteri di deroga comporta che, contestualmente alle misure indicate dall'amministrazione statale, la Regione adotti il piano di intervento di cui al comma 3. 3. Il piano di intervento deve almeno contenere: a) l'individuazione della causa del fenomeno di degrado delle risorse idriche; b) la delimitazione geografica dell'area interessata dal fenomeno; c) l'indicazione della popolazione ricadente in tale area; d) la fissazione di controlli e divieti per l'uso delle sostanze chimiche o di altra natura che hanno determinato o accresciuto l'inquinamento delle acque nell'area di cui al punto b); e) la definizione degli interventi e delle opere necessarie per garantire l'approvvigionamento, nonché i tempi di realizzazione del piano e le risorse finanziarie impiegate; f) le sanzioni amministrative a carico dei trasgressori. 4. Nel caso in cui l'inquinamento interessi un bacino interRegionale, il piano di risanamento è adottato di intesa tra le Regioni interessate; in mancanza dell'intesa ogni Regione provvede per il territorio di propria competenza. 5. I provvedimenti di deroga devono essere comunicati immediatamente ai Ministeri della sanità e dell'ambiente. Art. 19 Proroga 1. Il termine stabilito per l'osservanza dell'allegato I può essere prorogato in presenza di situazioni eccezionali relative a gruppi di abitati geograficamente delimitati. 2. La proroga è disposta con Decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, su richiesta dalla Regione interessata. 3. La Regione richiede la proroga indicandone i tempi, le modalità e l'oggetto e presentando: a) una relazione sulle difficoltà incontrate che identifica in particolare le cause che impediscono l'osservanza dei requisiti di qualità per le acque necessarie a soddisfare i bisogni di consumo umano degli abitati interessati; b) il piano per il miglioramento delle acque finalizzato agarantire l'osservanza, alla scadenza della proroga, dell'allegato I. 4. Il Decreto di cui al comma 2 è adottato, previo espletamento della procedura comunitaria prevista dall'art. 20 della Direttiva. 5. In caso di ritenuta insufficienza del piano presentato dalla Regione ai sensi della lettera b) del comma 3, con Decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sono disposte le misure integrative la cui adozione da parte della Regione è condizione di efficacia della proroga stessa. 6. Le misure da adottare per l'attuazione del piano di miglioramento delle acque possono disporre, in relazione alle individuate cause della situazione eccezionale che giustifica la proroga, controlli e restrizioni per lo svolgimento di attività e l'uso di prodotti, anche in deroga alle leggi vigenti. 7. Le misure di cui al comma 6, se relative a materie di competenza statale, sono adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della sanità. Art. 20 Competenza delle Regioni speciali e province autonome 1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente Decreto fornisce al consumo umano acque che non presentano i requisiti di qualità previsti dall'allegato I è punito con l'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire duemilioni o con l'arresto fino a tre anni. 2. La stessa pena si applica a chi utilizza acque che non presentano i requisiti di qualità previsti dall'allegato I in imprese alimentari, mediante incorporazione o contatto per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l'immissione sul mercato di prodotti e sostanze destinate al consumo umano, se le acque hanno conseguente per la salubrità del prodotto alimentare finale. 3. L'inosservanza delle disposizioni relative alle attività e destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia e nei piani di intervento di cui all'art. 18 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. 4. I contravventori alle disposizioni di cui all'art. 15 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni. Art. 22. Disposizioni finali 1. Dalla data di entrata in vigore del presente Decreto cessa l'applicazione delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8-2-1985, relativo alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano. 2. Le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 3-7-1982, n. 515, continuano ad applicarsi se non incompatibili con il presente Decreto. 3. Le norme tecniche di prima attuazione sono emanate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto. Allegato I Requisiti di qualità (*) Elenco dei parametri A - Parametri organolettici Parametri Espressione dei risultati Valori guida (vG) Concentrazione massima ammissibile (CMA) Osservazioni 1 Colore mg/1 (scala Pt/cO) 1 20 - 2 Torbidità mg/1 SiO2 unità Jackson 1 0,4 10 4 - 3 Odore mg/1 0 2 a 12°C 3 a 25°C Da confrontare con le determinazioni gustative 4 Sapore mg/1 0 3 a 12°C 3 a 25°C Da confrontare con le determinazioni ol-fattive Parametri Espressione dei risultati Valori guida (VG) Concentrazione massima ammissibile Osservazioni 5 Temperatura °C 12 25 - 6 Concentrazioni di ioni di idrogeno PH 6,5 = p H = 8,5 - Lacqua non dovrebbe essere aggressiva. I valori di pH non sono applicabili ad acque in recipienti chiusi. Valori massimi ammissibili: 6,0 = pH = 9,5 7 Conducibilità elettrica µS cm-1 a 20°C 400 -In corrispondenza con la mineralizzazione delle acque 8 Cloruri mg/1 C1 25 -Concentrazione che è opportino non superare: 200 mg/1 9 Solfati Mg/ SO4 25 250 - 10 Silice Mg/1 SiO2 --Per memoria 11 Calcio Mg/1 Ca 100 -- 12 Magnesio Mg/1 Mg 30 50 - 13 Sodio Mg/1 Na 20 175 (Con una percentuale di conformitàdel 90% calcolata sul totale dei risultati analitici di un periodo di riferimento di 3 anni) 150 (con una percentuale di conformità dell80% calcolata sul totale dei risultati analitici di un periodo di riferimento di 3 anni) 14 Potassio Mg/1 K 10 -- 15 Alluminio Mg/1 Al 0,05 0,2 - 16 Durezza totale ---Valori consigliati: da 15 a 50°F 17 Residuo fisso Mg/1 dopo essiccame nto a 180°C - 1.500 - 18 Ossigeno disciolto % di saturazione --Valore di saturazione superiore al 75% salvo per le acque sotteranee 19 Anidride carbonica Mg/1 CO2 - Lacqua non dovrebbe essere aggressiva (*) Avvertenza - Nel presente allegato sono riportati i parametri il cui controllo garantisce in linea generale la qualità delle acque potabili. In alcuni casi, sia in relazione alle caratteristiche idrologiche del bacino di alimentazione della risorsa idrica ovvero a fenomeni naturali, sia per interferenza con insediamenti industriali od urbani, devono essere tenuti sotto controllo - con idonea frequenza - anche parametri non contemplati nel presente allegato, ma che comunque possono rappresentare fattori di rischio per la popolazione. La ricerca dei parametri in questione è effettuata con metodiche predisposte dall'Istituto superiore di sanità. Parametri concernenti sostanze indesiderabili (1) Parametri Espressione dei risultati Valori guida (VG) Concentrazione massima ammi ssibile Osservazioni 20 Nitrati mg/1 NO3 5 50 - 21 Nitriti mg/1 NO2 - 0,1 - 22 Ammoniaca mg/1 NH4 0,05 0,5 (2) 23 Azoto Kjeldahl (esclusi N di NO2 e NO3 mg/1 N -1 - 24 Ossidabilità mg/1 O2 0,5 5 - 25 Carbonio organico totale (TOC) µg/1 C --Per memoria 26 Idrogeno solforato µg/1 H2S - Non rilevabile organoletticamente - 27 Sostanze estraibili con cloroformio Residuo secco mg/1 0,1 -- 28 Idrocarburi disciolti o emulsionati (dopo estrazione con etere); oli minerali µg/1 -10 - 29 Fenolo (indice fenoli) µg/1 C6H5OH -0,5 Esclusi i fenoli naturali che non reagiscono al cloro 30 Boro µg/1 B 1000 -- 31 Tensioattivi: -anionici (MBAS) -non ionici µg/1 (laurilsolfato) µg/1 (nonilfen olo) - - 200 - Per memoria 32 Composti organoalogenati che non rientrano nel parametro n.55 µg/1 1 30 La concentrazione in organi-alogenati deve essere nella misura del possibile ridotta. La CMA deve essere applicata entro l8/05/1991 33 Ferro µg/1 Fe 50 200 (2) 34 Manganese µg/1 Mn 20 50 (2) 35 Rame µg/1 Cu 100 1000 (2) la concentrazione massima ammissibile non deve superare il valore di 3000 dopo 16 ore di ristagno, ma solo per i primi 10 giorni di servizio di tubazioni in rame nuove. 36 Zinco µg/1 Zn 100 300 (2) 37 Fosforo µg/1 P2O2 400 5000 - 38 Fluoro µg/1 F -1500700 CMA variabili secondo la temperatura media 39 Cobalto µg/1 Co --Per memoria 40 Materie in sospensione -Assenza - 41 Cloruro residuo libero Mg/1 --Qualora sia necessario un trattamento di clorazione dellacqua è consigliabile che, al punto di messa a disposizione dellutente, nellacqua si abbia un valore di 0,2 mg/1 di cloro 42 Bario µg/1 Ba -- 43 Argento µg/1 Ag -10 In caso di impiego eccezionale e non sistematico dellargento, per il trattamento delle acque, puo essere ammesso, un valore CMA di 80 µg/1. (1) Alcuni dei parametri elencati in questo sottogruppo, oltre certi limiti, sono indesiderabili. Inoltre, alcuni dei parametri in questione, oltre certi limiti, possono essere tossici. (2) Concentrazioni superiori ai valori-limite possono apportare modificazioni dei caratteri organolettici dellacqua. (3) Nel caso di impiego di disinfettanti diversi da quelli rilevabili con questo parametro, e comunque sempre ad azione residua, occorre accertarne una presenza significativa. In questo caso il controllo del parametro 41 va sostituito con il controllo relativo al disinfettante impiegato. D. Parametri concernanti sostanze tossiche Parametri Espressione dei risultati Valoriguida (VG ) Concentrazione massima ammissibile (CMA) Osservazioni 44 Arsenico µg/1 As -50 - 45 Berillio µg/1 Be --Per Memoria 46 Cadmio µg/1 Cd -5 - 47 Cianuri µg/1 Cn -50 - 48 Cromo µg/1 Cr -50 - 49 Mercurio µg/1 Hg -1 - 50 Nichel µg/1 Ni -50 - 51 Piombo µg/1 -50 In caso di impianti di piombo, il tenore di piombo non dovrebbe essere superiore a 50 µg/1, in un campione prelevato in acqua corrente. Se il campione è prelevato direttamente o in acqua corrente e se il tenore di piombo supera frequentemente o sensibilmente 100 µg/1, si debbono adottare adeguate misure per ridurre i rischi di esposizione al piombo per il consumatore. 52 Antimonio µg/1 Sb -10 - 53 Selenio µg/1 Se -10 - 54 Vanadio µg/1 V --Per memoria 55 Antiparassitari e prodotti assimilabili: µg/1 --Per antiparassitari e prodotti assimilabili si intendono: - 0,1 0,5 -insetticidi: -organoclorurati persistenti; -organofosforati; -carbammati; -erbicidi; -fungicidi; -PCB e PCT. 56 Idrocarburi policiclici aromatici µg/1 -0,2 Sostanze di riferimento: -fluorantene; -benzo 3,4 fluorantene; -benzo 11,12 fluorantene; -benzo 3,4 pirene; -benzo 1,12 perilene; -indeno (1,2,3 cd) pirene. cocchi fecali 60 Sapore di clostridi solfato riduttore 100 -0 - 61 Computo delle colonie su Agar: - a 36°C - a 22°C 1 1 10 100 - - Ogni superamento di tali valori, che persista durante prelievi successivi richiede indagini ed accertamenti appropriati. Per le acque disinfettate i valori alluscita dagli impianti di disinfezione devono essere nettamente inferiori ai valori riscontrati prima del trattamento. 62 Computo delle colonie su Agar per acque confezionate in recipienti chiusi: - a 36°C - a 22°C 1 1 5 20 20 100 I valori di CMA devono essere misurati nelle 12 ore successive al confezionamento: durante tale periodo lacqua dei campioni va mantenuta a temperatura costante. E. Parametri microbiologici (4) Volume del campione in ml Valori guida (VG ) Concentrazione massima ammissibil e (CMA) Osservazioni 57 Coliformi totali 100 -0 Non più del 5% dei campioni esaminati nellarco dellanno, e non più di due campioni consecutivi prelevati nello stesso punto, possono eccedere tale limite; comunque mai il contenuto di coliformi totali può essere superiore a 5 ml. La presenza di coliformi fa comunque ritenere lacqua sospetta; in tal caso si dovranno avviare indagini e prendere i provvedimenti del caso. 58 Coliformi fecali 100 -0 - 59 Strepto100 |
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